Attestati di Formazione.
Di chi è la proprietà? Del lavoratore o dell'azienda?
Tu cosa ne pensi?
Rispondo come amministratore e formatore Satec servizi sas.
IL FATTO
Lavoratore trasferito da Azienda A ad Azienda B. Il lavoratore è già stato formato presso Azienda A. Datore di lavoro di Azienda B chiede ad Azienda A copia dell’attestato di formazione art. 37 . Il datore di lavoro di Azienda A nega e chiede il pagamento di Tot. € per l’attestato.
Che ne pensate? Di chi è l’attestato? Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnarlo?
L’ATTESTATO È DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE?
Evidentemente no.
Per quanto sarebbe corretto sul piano logico (ed etico) consegnare al lavoratore ogni attestato, trovare una base giuridica che lo *IMPONGA* non è così semplice.
LE BASI GIURIDICHE
Ecco i riferimenti disponibili:
1. D.Lgs 81/08, art. 37 c. 14. La formazione deve essere registrata nel “Libretto formativo del Cittadino”. Il problema è che tale libretto non è ancora operativo a livello delle Regioni che dovrebbero essere responsabili del rilascio e dell’aggiornamento. Occorre inoltre rilevare che il libretto non rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, e non vi è sanzione.
2. Accordo Stato Regioni 25/07/2012. In un passaggio relativo al riconoscimento della formazione pregressa si legge: “Si intende che per consentire ai lavoratori, [...] di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata È OPPORTUNO venga rilasciata al lavoratore [...]”.
"È opportuno" NON SIGNIFICA obbligatorio. È un suggerimento. Occorre rilevare inoltre che un Accordo, per sua natura, non può imporre un obbligo non già sancito da una legge.
3. L’Accordo Stato Regioni 7/7/2016, Allegato II, lettera D, penultimo periodo. In riferimento alla formazione in e-learning si legge: “Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali DEVONO essere consegnate o trasmesse […] PERSONALMENTE AI DISCENTI.”
L’unico riferimento utile, a parere di chi scrive, è questo. Trattasi comunque di una specifica previsione che si riferisce alla formazione svolta in e-learning asincrono.
4. Prassi UNI PdR 149/2023, art. 8.2.4. Paragrafo “Rilascio delle attestazioni”: “Se la piattaforma prevede la funzionalità avanzata di emissione degli attestati […] è richiesto che il soggetto formatore nell’utilizzo di tale funzionalità renda conforme l’attestazione a quanto previsto dalla legislazione vigente . Nel caso in cui la piattaforma non supporti tale funzionalità, il soggetto formatore PUÒ inviare gli attestati in originale ai recapiti dei singoli discenti.”
Come detto la normativa vigente non è chiara sul punto; ed in ogni caso “può” non significa “deve”.
IN SINTESI
Al netto del punto 3 sugli attestati in e-learning, NON pare evidente una previsione che IMPONGA al datore di lavoro l’obbligo del rilascio delle attestazioni ai lavoratori. Per quanto si tratterebbe di una cosa ovvia, al momento l’obbligo in senso stretto è molto, molto velato. Se non del tutto assente.